Il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura (di seguito Comitato o CAT)ha pubblicato, il 9 febbraio scorso, ilGeneral Commentn. 4 sull’attuazione dell’articolo 3della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984 nel contesto dell’articolo 22. Il documento, che sostituisce ilGeneral Commentn. 1 del 1997, é stato adottato in esito ad un lungo drafting process che ha visto il coinvolgimento non soltanto degli Stati parti, ma anche di numerose agenzie internazionali ed esponenti della società civile. Le nuove Osservazioni generali intendono chiarire il contenuto e la portata del divieto di refoulement ai sensi dell’art. 3 della Convenzione. Il tema é di estrema importanza, considerato che l’art. 3 costituisce una delle norme chiave del trattato ed é anche l’articolo più invocato nell’ambito della procedura di comunicazione individuale ex art. 22 della Convenzione. Il presente contributo si prefigge di esaminare le principali novità introdotte dal General Commentn. 4 ed il loro rilievo nel contesto della Convenzione. A tal fine si procederà preliminarmente ad inquadrare l’attuale portata del non-refoulement nel diritto internazionale, nonché le funzioni e lo status giuridico dei General Commentsdei cosiddetti treaty-bodies delle Nazioni Unite.
The UN Committee against Torture has published, on February 9th, General Comment no. 4 on the implementation of Article 3 of the Convention against the torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of 1984 in the context of Article 22. The document, which replaces General Comment n. 1 of 1997, was adopted following a long drafting process that saw the involvement not only of States parties, but also of numerous international organizations and representatives of civil society. The new General Observations intend to clarify the content and scope of the prohibition of refoulement pursuant to art. 3 of the Convention. The theme is of extreme importance, considering that art. 3 constitutes one of the key rules of the treaty and it is also the most invoked article in the context of the individual communication procedure pursuant to art. 22 of the Convention. The present contribution aims to examine the main changes introduced by General Comment n. 4 and their relevance in the context of the Convention. To this end, we will first proceed to frame the current scope of non-refoulement in international law, as well as the functions and legal status of the General Comments of the so-called UN treaty-bodies.
Wednesday, October 31, 2018
Zorzi Giustiniani: Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Commentn. 4 alla Convenzione ONU contro la tortura
Flavia Zorzi Giustiniani (Università Telematica Internazionale Uninettuno - Law) has published Divieto di non-refoulement e tortura. Osservazioni in margine al General Commentn. 4 alla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (federalismi.it, no. 2/2018). Here's the abstract: